Per una sezione più approfondita di Domande&Risposte visita il sito UCI clicca QUI
La mia auto ha avuto un incidente stradale con un veicolo immatricolato all’estero.
Posso chiedere il risarcimento diretto alla mia Compagnia di assicurazione?
No, perché la procedura di risarcimento diretto non può essere applicata quando nell’incidente uno dei veicoli coinvolti è immatricolato all’estero ( Articolo 149, comma 2, del Codice delle assicurazioni private).
La mia auto è immatricolata in uno degli Stati dell’Unione Europea e la mia assicurazione è scaduta.
Posso stipulare con l’UCI una polizza temporanea di frontiera?
L’UCI non è abilitato ad emettere polizze temporanee di frontiera per veicoli immatricolati in un altro stato dell’Unione Europea. Solo una Compagnia di assicurazione operante nel Paese in cui il veicolo è immatricolato può assicurarlo.
Un veicolo immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo e assimilati ( Andorra, Croazia e Svizzera) può essere controllato ai fini dell’adempimento all’obbligo dell’assicurazione r.c. auto?
L’obbligo dell’assicurazione si considera assolto per tali veicoli e quindi il controllo della copertura assicurativa non è consentita. L’elenco degli Stati non soggetti al controllo della copertura assicurativa è contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1° aprile 2008, n. 86, all’articolo 5.1.
Sono uno straniero proprietario di un’auto assicurata all’estero e ho avuto un incidente in Italia con un’auto con targa italiana . Nell’incidente ho ragione. A chi devo inviare la mia richiesta di risarcimento?
Alla Compagnia di assicurazione del veicolo che ha causato il danno. L’UCI non può dare alcuna assistenza in questo caso.
Però la mia polizza di assicurazione prevede la garanzia casco (o l’assistenza per il traino). Neppure in questo caso l’UCI mi può aiutare?
Sfortunatamente no. Bisogna che Lei si metta in contatto con la Sua Compagnia di assicurazione all’estero, che Le dirà cosa fare.
E' possibile evitare l'applicazione del "malus" a seguito di sinistro?
Le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l'assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto e conservare così la classe di merito. Questa può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.
Tale facoltà sussiste sia nel caso di rinnovo del contratto presso lo stesso assicuratore sia nel caso di disdetta e di passaggio ad altra impresa.
Occorre dunque verificare le condizioni contrattuali sottoscritte.
In caso affermativo, l'assicuratore dovrà fornire le seguenti informazioni, o direttamente nella comunicazione che deve inviare al contraente, unitamente all'attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, oppure attraverso l'agente o punto vendita che gestisce il contratto ovvero tramite il call center della compagnia:
sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto
numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte;
modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell'agente/punto vendita/call center, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - www. consap.it - Tel: 06/85796.530 Fax: 06/85796.546-547 - e-mail per il pubblico: rimborsistanza@consap.it), l'ammontare dell'importo liquidato. La Stanza di compensazione fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso;
classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l'annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;
dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell'annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione;
sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto
numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte, importo e data di pagamento;
classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l'annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento diretto;
dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell'annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione.
Quando è possibile conservare la classe di merito?
Se si acquista un veicolo e si può documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, l'assicuratore (lo stesso o anche un altro) dovrà classificare il contratto relativo al veicolo acquistato sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio relativo al veicolo precedente, purchè in corso di validità, mantenendo la medesima classe di conversione universale-CU.
Per i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006, data di entrata in vigore del nuovo regime di targatura, che non abbiano volontariamente aderito al nuovo regime, tale disposizione si applica nei soli casi di furto e demolizione certificati del mezzo. Per i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, ovvero per quelli già in circolazione a questa data che abbiano volontariamente aderito al nuovo regime, la disposizione si applica anche nei casi di consegna in conto vendita, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero.
E' utile ricordare anche che, qualora si sia trasferito su un veicolo di nuova proprietà la classe CU relativa ad altro veicolo di proprietà consegnato in conto vendita o oggetto di furto, l'assicuratore (lo stesso o anche un altro) dovrà inserire quest'ultimo nella classe CU 14 nel caso rimanga invenduto oppure sia ritrovato.
Come si entra in possesso dell'attestazione dello stato di rischio?
La compagnia ha il dovere di trasmettere l'attestato al domicilio del contraente - unitamente ad una comunicazione scritta recante le modalità di esercizio dell'eventuale disdetta ed informazioni sul premio di rinnovo - anche in caso contratti a tacito rinnovo o di disdetta, qualunque sia la forma tariffaria ed il canale di vendita utilizzati, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
In caso di sospensione, l'assicuratore dovrà trasmettere al domicilio del contraente attestato e comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.
La compagnia ha inoltre il dovere di inviare al domicilio del contraente l'attestazione aggiornata e rettificata qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo alla maggiorazione del premio, sia stato poi eliminato come senza seguito, anche se nel frattempo il contraente ha cambiato compagnia. In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione del contratto in corso.
La compagnia deve inviare l'attestato al domicilio del contraente anche in caso di furto, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione del veicolo avvenuti dopo la conclusione del "periodo di osservazione" (cioè nei 2 mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto, nonché in caso di vendita del veicolo, (sempre avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione), qualora il venditore scelga di risolvere (cioè sciogliere) il contratto anzichè cederlo all'acquirente o trasferirlo su altro veicolo di proprietà. Qualora il furto, l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione, la vendita del veicolo con risoluzione del contratto avvengano prima della conclusione del "periodo di osservazione" (cioè prima di 2 mesi dalla scadenza annua del contratto), o qualora un contratto annuale abbia durata inferiore per il mancato pagamento di una rata di premio, la compagnia non è tenuta a inviare al contraente l'attestato di rischio.
Nel caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, l'attestato deve essere inviato al domicilio di quest'ultimo.
Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi l'utilizzatore del veicolo può, alla scadenza, richiedere il rilascio di un duplicato dell'ultimo attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato per assicurare, presso la stessa o altra compagnia, il medesimo veicolo, se acquisito in proprietà mediante riscatto, o altro veicolo di sua proprietà.
Per i contratti conclusi a distanza, nel caso di recesso a seguito dell'esercizio del "diritto di ripensamento", la compagnia rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo deve esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.